REVOCATORIA DI COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONIUGE NON DEBITORE E NON PROPRIETARIO DEI BENI - FONDAMENTO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 8447/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in tema di revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale -, torna a ribadire quanto già statuito in precedenza, ovvero che «in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria».

Specifiche

    Data: 26 Aprile 2023
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