SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE - INTRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI - PRINCIPIO APPLICABILE ANCHE ALLE SOPRATTASSE E ALLE PENE PECUNIARIE SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITE CON SANZIONI PECUNIARIE DI UGUALE IMPORTO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Suprema Corte stabilisce l’applicabilità del principio della intrasmissibilità agli eredi del contribuente, atteso il carattere personale di tale responsabilità e la valenza del medesimo principio anche per le soprattasse e le pene pecuniarie successivamente sostituite con sanzioni pecuniarie di uguale importo. Gli odierni ricorrenti - in qualità di eredi - impugnavano con ricorso per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale lamentando la violazione da parte della medesima dell’art. 8 d.lgs. n. 472/1997. La CTR, in conformità a quanto statuito nel primo grado di giudizio e stante l’accertamento della sussistenza del debito d’imposta del de cuius per insufficiente versamento IVA, aveva confermato la legittimità del recupero dell’imposta e della relativa sanzione, trattandosi di evasione d’imposta e non di errore formale del contribuente.

Specifiche

    Data: 29 Novembre 2022
    Download: Bisogna accedere per scaricare il contenuto.

Richiamami

Lun-Ven
9.30-18.30