SI CONFIGURA QUALE LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NEI RIGUARDI DI COLUI CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI EX L. 104\92 PER SCOPI PERSONALI. NELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL DISABILE, È RICOMPRESO - OLTRE CHE LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DIRETTA AL MEDESIMO - IL DISBRIGO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE E BUROCRATICHE CHE DA SOLO NON PUÒ SVOLGERE

Descrizione

    La questione oggetto di disamina e su cui si è pronunciata la Suprema Corte trae spunto dalla pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Spoleto, che, con sentenza n. 23/2019, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla U. s.p.a. a M.F.M. per abuso dei permessi della L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 3. Detta sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte di appello di Perugia, che non riteneva la condotta del dipendente di gravità tale da incrinare il rapporto fiduciario con la società datrice, atteso che, a detta della stessa Corte, l'utilizzo di 4 ore e mezzo su 32 di permessi 104 per il disbrigo di esigenze private – nello specifico, con riferimento al caso che ci occupa - anche se condotta con rilievo disciplinare, non poteva considerarsi così grave da dover considerare legittimo il licenziamento.

Specifiche

    Data: 28 Giugno 2022
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