SINISTRO STRADALE - MANCATA PROVA DELL’EVENTO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DEL CONCORSO DI COLPA EX ART. 2054, COMMA 2, C.C

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte esclude la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale nella causazione dello stesso, nel caso in cui non sia stato provato l’evento infortunistico. Nel caso di specie, l’odierno ricorrente - a seguito del sinistro stradale verificatosi nel maggio 2010 tra un’autovettura e il motociclo condotto dal medesimo - aveva adito in giudizio il proprietario, il conducente e la società assicurativa della suddetta autovettura, quali responsabili nella causazione dell’evento, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione dell’incidente de quo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, decisione confermata anche dal giudice di secondo grado che aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni. Avverso tale decisione l’odierno ricorrente spiegava ricorso per Cassazione, adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., in quanto - a suo dire - la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un duplice errore non avendo applicato il principio della presunzione di corresponsabilità pur essendovene i presupposti e nonostante l’esplicita richiesta di parte.

Specifiche

    Data: 10 Gennaio 2023
    Download: Bisogna accedere per scaricare il contenuto.

Richiamami

Lun-Ven
9.30-18.30