SOTTOPOSIZIONE DI PAZIENTE AD INTERVENTO CHIRURGICO NON NECESSARIO – RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA E DEL MEDICO – AZIONE DI RIVALSA, MANLEVA E QUOTE DI RESPONSABILITÀ

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 17405/2023), la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia in materia di azione di rivalsa con riferimento al rapporto interno tra struttura ospedaliera e medico. La vicenda trae scaturigine dall’azione giudiziaria incardinata da un paziente nei confronti della struttura ospedaliera per essere stato sottoposto a una operazione chirurgica non necessaria; la struttura aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa del medico che aveva effettuato l’intervento che - a sua volta - aveva richiesto l’intervento della propria compagnia assicurativa. I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, riconosciuta la responsabilità del medico, lo condannavano a tenere indenne la clinica, statuendo l’obbligo dell’assicurazione di manleva nei confronti del sanitario. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Compagnia assicurativa, lamentando - tra gli altri motivi - l’erroneità della decisione per non aver considerato che la deducente aveva chiesto la limitazione della responsabilità del medico assicurato e la conseguente riduzione della percentuale di manleva, in virtù della sussistenza di una responsabilità per fatto proprio della clinica per l’operato professionale del medico.

Specifiche

    Data: 1 Agosto 2023
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