TRIBUNALE DI MANTOVA, 7 GIUGNO 2022, AVENTE AD OGGETTO “LA FACOLTÀ DI CONVERSIONE DEL RICORSO DELLA PROCEDURA DI PIANO DEL CONSUMATORE IN CASO DI REIEZIONE DEL RICORSO NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER. L. N. 3/2012

Descrizione

    Sovraindebitamento – Ricorso al Piano del Consumatore – Rigetto – Ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio – Ammissibilità Mass.: In caso di mancato accoglimento del ricorso concernente il piano del consumatore, deve ritenersi ammissibile l’istanza di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio sia perché tale modalità è prevista dagli artt. 14 bis e 11 della legge n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non può utilmente proseguire sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sia infine perché tale possibilità deve ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/2012.

Specifiche

    Data: 5 Luglio 2022
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