TUTTI I CONDÒMINI DEVONO PARTECIPARE AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO, ATTESO CHE IL CAPPOTTO TERMICO NON È UN'OPERA VOLUTTUARIA O GRAVOSA, E TUTTI I CONDOMINI SE NE AVVANTAGGIANO

Descrizione

    La vicenda trae origine dall’azione di alcuni condòmini avverso il Condomino di appartenenza, consistente nell’impugnazione di due delibere tramite le quali si era provveduto a ripartire tra gli stessi le spese sostenute per la coibentazione dell'edificio. Gli attori restavano soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, di tal ché si determinavano a presentare relativo gravame innanzi alla Corte di cassazione, sollevando ben 8 motivi di ricorso. In primo luogo va detto che, i ricorrenti, con riferimento al primo motivo di ricorso, sostengono come i lavori realizzati per la coibentazione dell'edificio condominiale rappresentino innovazioni gravose e voluttuarie, da ripartirsi ai sensi dell'art 1221 c.c. - norma che consente ai condomini che non sono interessati a trarne vantaggio, di essere esentati da qualsiasi contributo di spesa. La Corte di Legittimità sancisce l’inammissibilità della suddetta doglianza. Invero, in materia, si deve richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale “si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua” (ex plurimis, Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408).

Specifiche

    Data: 4 Giugno 2021
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