VERIFICHE FISCALI - EMISSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIMA DEL TERMINE DILATORIO DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 7, L. N. 212/2000 SOLO PER COMPROVATE RAGIONI DI URGENZA

Descrizione

    Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione sancisce il seguente principio di diritto: «In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico ex ante, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante». Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava agli odierni controricorrenti degli avvisi di accertamento per la rideterminazione dell’IVA dovuta per il recupero a tassazione di fatture afferenti operazioni parzialmente inesistenti. I contribuenti adivano la Commissione tributaria provinciale - eccependo, tra l’altro, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 -, che accoglieva il ricorso; decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio.

Specifiche

    Data: 20 Dicembre 2022
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