Le Procedure per Convalida di Sfratto

Le Procedure per Convalida di Sfratto

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Il procedimento per convalida di sfratto è disciplinato dagli articoli 657-669 del codice di procedura civile, al Capo II, Titolo I del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.

Si tratta di un procedimento facoltativo ed alternativo rispetto a quello ordinario, diretto a conseguire rapidamente un titolo esecutivo, l’ordinanza di convalida o, in caso di opposizione, un provvedimento provvisorio ma comunque sufficiente ad ottenere il rilascio dell’immobile, ossia l’ordinanza provvisoria di rilascio.

A tale procedimento, avente natura contenziosa, non si applica la condizione di procedibilità relativa al preventivo esperimento della domanda di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 28/2010, almeno fino al momento del mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c., a seguito dell’opposizione dell’intimato. Proprio a seguito di tale opposizione, inoltre, il procedimento sfocia in un procedimento a cognizione piena.

Si distinguono, pertanto, un aspetto funzionale e un aspetto strutturale del procedimento.

Il profilo funzionale mira a conseguire rapidamente il titolo esecutivo, ovviando alle lungaggini e ai costi del procedimento ordinario.

Il profilo strutturale si caratterizza per il subordinare alla volontà dell’intimato l’eventuale svolgimento del processo in base alle regole della cognizione piena.

Si afferma conseguentemente che il procedimento di convalida di sfratto appartiene, sotto il primo profilo, alla categoria degli “accertamenti con prevalente funzione esecutiva” e sotto il secondo profilo, agli “accertamenti sommari” (Mandrioli).

L’accertamento compiuto dal giudice adito è, in ogni caso, di carattere sommario, sebbene la sommarietà non derivi dalla superficialità della cognizione o dall’eventualità del contraddittorio, bensì dall’acquiescenza della controparte intimata che non compare o che comparendo non si oppone (come nel caso dell’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art.663 c.p.c. - provvedimento definitivo) o dalla incompletezza della cognizione, consistente, in base all’art. 665 c.p.c., nel comportamento dell’intimato che comparendo oppone eccezioni non fondate su prova scritta.

L’opposizione del convenuto basta a trasformare il procedimento speciale in procedimento ordinario, che si svolge col rito locatizio ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c.

Il codice prevede tre tipi di procedimento per convalida di sfratto:

  • La licenza per finita locazione;
  • lo sfratto per finita locazione;
  • lo sfratto per morosità (capitolo 2).

Specifiche

Richiamami

Lun-Ven
9.30-18.30