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RESPONSABILITÀ PER COLPA MEDICA - EVENTO LESIVO - CONCORSO TRA CONDOTTA DEL SANITARIO E PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA - NESSO DI CAUSALITÀ E ONERE PROBATORIO - INCERTEZZA SULLA MISURA DELL’APPORTO CONCAUSALE NATURALE - RESPONSABILITÀ
Nella sentenza in commento (n. 5632/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, dispone che qualora nella produzione di un evento lesivo concorrano la pregressa situazione patologica del danneggiato (fatto naturale) e la condotta del sanitario, il paziente deve provare il nesso causale tra l’errato intervento del sanitario e l’evento dannoso, di contro il sanitario ha l’onere di dimostrare la natura assorbente della causa esterna. Tuttavia, nel caso di incertezza sull’apporto concausale naturale, la responsabilità delle conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va imputata all’autore della condotta umana.
Data:26 Aprile 2023
CONSENSO INFORMATO - MODULO ALTERATO DAL MEDICO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI FALSO MATERIALE IN ATTO PUBBLICO AGGRAVATO
Nella sentenza in commento (n. 4803/2023), la Corte sancisce che il medico che altera il modulo del consenso informato all’intervento chirurgico sottoscritto dal paziente commette il reato di falso materiale in atto pubblico aggravato. Nel caso che ci occupa, un medico, - condannato per il reato di falso materiale in atto pubblico aggravato ex art. 476 c.p. per aver apportato modifiche sull’atto di consenso informato successivamente alla sottoscrizione del paziente -, ricorreva in Cassazione avverso la decisione del giudice di seconde cure.
Data:1 Marzo 2023
MANUALE DI PSICHIATRIA E DISAGIO NEI MINORI
Gentile Professionista, nel file in download troverà alcune immagini a colori già presenti nel testo.
Data:8 Febbraio 2023
È RESPONSABILE IL MEDICO CHE PER PRIMO HA SOMMINISTRATO AL PAZIENTE ALLERGICO LA DOSE DEL FARMACO CONTENENTE LA MOLECOLA CHE HA PORTATO IL MEDESIMO ALL’ANAFILASSI
La tragica vicenda che ha condotto i Giudici del Palazzaccio alla pronuncia giurisprudenziale oggetto di odierna disamina si riferisce ad un evento accaduto nel lontano 2008, allorquando, precisamente il 25 novembre di tale anno, un paziente veniva ricoverato nella struttura ospedaliera, e, in previsione dell’intervento chirurgico a cui lo stesso doveva essere sottoposto, il caposala - presente alla visita dello specialista il quale constatava la grave allergia del paziente alla amoxicillina - prescriveva, come terapia profilattica per l'intervento, un medicinale contenente la molecola cui il paziente era allergico. Dappoi, in data 28 novembre 2008, iniziava la preparazione all'intervento del paziente, ma il suddetto veniva rinviato, di tal ché la prescrizione antibiotica subiva modifiche da parte di un altro medico, che sostituiva il farmaco prescritto dal medico precedente, contenente anch'esso amoxicillina.
Data:10 Maggio 2022
GRAVA A CARICO DEL LAVORATORE CHE LAMENTI DI AVERE SUBITO, A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, UN DANNO ALLA SALUTE, L'ONERE DI PROVARE, OLTRE ALL'ESISTENZA DI TALE DANNO, LA NOCIVITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, NONCHÉ IL NESSO TRA L'UNA E L'ALTRA, E SOLO SE IL LAVORATORE ABBIA FORNITO TALE PROVA SUSSISTE PER IL DATORE DI LAVORO L'ONERE DI PROVARE DI AVERE ADOTTATO TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DEL DANNO
Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte si è occupata del ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, con la quale il giudice di II° grado aveva rigettato la domanda del medesimo, a seguito dell’espletamento di una nuova CTU. La controversia aveva, invero, avuto inizio innanzi al Tribunale di Sulmona innanzi al quale il lavoratore aveva citato in giudizio l’E. Distribuzione spa, di cui era stato dipendente per 33 anni, per fare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui derivanti dall’avere svolto mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue ed a eventi climatici senza che il datore di lavoro fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una corretta valutazione degli stessi ed impartisse la formazione specifica per prevenirli.
Data:3 Maggio 2022
IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ MEDICA CONTRATTUALE, L'ATTORE È TENUTO A PROVARE - ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI - IL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE INTERCORRENTE TRA LA CONDOTTA DEL MEDICO E L'EVENTO DANNOSO
La vicenda da cui trae origine la pronuncia giurisprudenziale oggetto di odierna disamina concerne la fattispecie di aborto procurato da amniocentesi. Nello specifico, accadeva che una donna in stato di gravidanza si sottoponeva ad una amniocentesi eseguita da un medico che, in deroga a quanto previsto della letteratura medica in materia, eseguiva tre iniezioni consecutive nell'utero, provocando l'aborto del feto. Il Tribunale di Massa, accertato il provocato aborto da parte del medico, accoglieva la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla perdita del feto e per il danno biologico riportato dalla gestante. La Corte di Appello di Genova, adita in secondo grado di giudizio, riformava in parte le conclusioni a cui era pervenuto il Giudice di prime cure, sulla scorta del rilievo per cui, in primo luogo, la responsabilità del medico non poteva intendersi provata solo perché basata sulla testimonianza della madre della gestante presente al momento dell'amniocentesi. Infatti, secondo la Corte tale dichiarazione era da ritenersi del tutto inattendibile, atteso che non è consentita la presenza di persone estranee al personale sanitario nell'ambiente sterile in cui deve essere praticata l'amniocentesi e, in ogni caso, anche se la signora in questione avesse potuto assistere al di là di un divisorio, difficilmente avrebbe potuto vedere nel dettaglio la manovra.
Data:19 Aprile 2022
RISPONDE PENALMENTE DEL REATO DI OMICIDIO COLPOSO IL MEDICO CHE LASCIA SOLA L'INFERMIERA DURANTE LA PROCEDURA DI TRASFUSIONE, TRAMITE LA QUALE VIENE SOMMINISTRATO AL PAZIENTE UN GRUPPO SANGUIGNO INCOMPATIBILE
La sentenza in esame prende spunto dalla condanna di un medico e di un'infermiera che erano stati condannati per aver cagionato il decesso di un paziente, stante la circostanza per la quale i medesimi, con colpa generica, non avessero osservato "la procedura trasfusionale prevista dal protocollo ospedaliero adottato dalla ASL, effettuando così una trasfusione per 15 minuti di 50 ml di sangue di tipo "A Rh positivo" al paziente con gruppo sanguigno "0 Rh positivo." Nel ricorso presentato innanzi alla S.C., in primo luogo, il medico ha rilevato come gli esami diagnostici eseguiti sul paziente nei giorni precedenti avessero delineato una situazione quasi totalmente compromessa, presentando possibilità di sopravvivenza pari a zero, di tal ché la trasfusione non poteva essere stata la causa del decesso.
Data:8 Marzo 2022
LO SCUDO PENALE PER I SANITARI VACCINANTI E CURANTI
L’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari somministratori quando l’uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. In sede di conversione è intervenuta la modifica integrativa con l’introduzione dell’art. 3-bis che, al comma 1, prevede che “durante lo stato di emergenza epidemiologica da covid- 19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave”. Mentre il successivo comma indica al giudice di tenere conto, nel valutare il grado di colpa, dei fattori che possono escluderne la gravità. La norma ha efficacia retroattiva trovando applicazione, quindi, anche per fatti commessi prima.
Data:27 Luglio 2021
VITAMINA D: RIFLESSIONI ED APPROFONDIMENTI 2^ parte
Il calcitriolo attivando i recettori nucleari della vitamina D (VDR) permette a questi di legarsi ai recettori nucleari per i retinoidi (RXR), formando cosi un eterodimero. Quest’ultimo permette l’attivazione dei promotori di diversi geni, consentendo la trascrizione di ben 60 mRNA, che a livello ribosomiale traducono per proteine funzionali ubiquitarie o cellule – specifiche. VITAMINA D E METABOLISMO FOSFO – CALCICO La concentrazione sierica del calcio e del fosforo deve essere mantenuta costantemente entro limiti fisiologici per consentire una normale mineralizzazione dell’osso, senza determinare calcificazioni ectopiche dei tessuti lassi, specie a livello della parete arteriosa. La calcemia deve essere mantenuta tra 9 – 11mg/dL e la fosforemia tra 2,5 – 4,5mg/dL.
Data:16 Marzo 2021
VITAMINA D: RIFLESSIONI ED APPROFONDIMENTI
Questo è il primo di una serie di articoli dedicati all’approfondimento alla luce delle attuali conoscenze della vitamina D, sostanza ormonale dalle molteplici attività biologiche. Approfondiremo le plurime funzioni fisiologiche svolte dal CALCITRIOLO riguardanti l’omeostasi fosfo-calcica, la funzione immuno-regolatoria, quella antisacopenizzante, quella anti-tumorale, tutte molto importanti in ambito gerontologico – geriatrico.