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PROCEDIMENTI SOMMARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - INDIVIDUAZIONE DEL RITO APPLICABILE
Nell’ordinanza in commento (n. 2329/2023), la Suprema Corte chiarisce che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’individuazione del rito applicabile all’atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando le evenienze successive alla proposizione della stessa - quali: erroneità della qualificazione da parte del ricorrente; successiva differente qualificazione operata dall’opponente o dal giudice -.
Data:28 Marzo 2023
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - INTEGRAZIONE - CONDIZIONI E LIMITI
Nell’ordinanza in commento (n. 1942/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in merito all’integrazione del titolo giudiziale - chiarisce che: nell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non è consentita l’integrazione del titolo esecutivo giudiziale quando è unica e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi avrebbero potuto essere sottoposti nel giudizio in cui tale titolo si è formato. Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure che - a conferma di quanto statuito in primo grado di giudizio -, aveva ritenuto inammissibile, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., la domanda di compensazione formulata dal medesimo. Più nel dettaglio, il ricorrente lamentava: il mancato esercizio, da parte del giudice di appello di un potere interpretativo del titolo giudiziale sanzionato con l’atto di precetto, atteso che, nel giudizio di opposizione, aveva sostenuto di aver corrisposto ai promittenti venditori delle somme di cui reclamava la restituzione; nonché l’aver ritenuto inammissibile in sede di opposizione la predetta domanda di compensazione.
Data:28 Marzo 2023
GIUDIZIO PENALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - AMMISSIONE - NECESSARIA ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO AI SENSI DELL’ART. 335 C.P.P.
Nella sentenza in commento (n. 8524/2023), la Suprema Corte torna a ribadire che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa e del danneggiato del reato è necessaria che vi sia stata l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., non essendo sufficiente la presentazione di una denuncia o querela. Nel caso di specie l’odierno ricorrente adiva la Corte di Cassazione avverso la decisione del Tribunale di rigetto dell’opposizione dal medesimo spiegata contro il decreto del G.i.p. che, a sua volta, ne aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Data:21 Marzo 2023
ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ DELL’ATTO SCANSIONATO E FIRMATO DIGITALMENTE DAL DIFENSORE
Nella sentenza in commento (n. 5744/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in merito alla inammissibilità degli atti di impugnazione presentati in modalità telematica -, sancisce che è ammissibile il deposito dell’atto di appello stampato, scansionato e sottoscritto digitalmente dal difensore. In caso in oggetto trae scaturigine dalla pronuncia del Tribunale di inammissibilità dell’atto di appello avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro dell’autospurgo di una S.n.c., ritenendo che l’atto in questione, in quanto scansionato, fosse affetto da invalidità. Avverso tale decisione proponeva ricorso in cassazione la socia e rappresentante legale della Società. La ricorrente deduceva la validità dell’atto di appello essendo stata comunque apposta la firma digitale del procuratore sull’atto scansionato, trasformando il documento in un nuovo originale, e la violazione, da parte del Tribunale, del principio di tassatività delle cause di inammissibilità dell’atto.
Data:14 Marzo 2023
MISURE CAUTELARI PERSONALI - PERICOLO DI INQUINAMENTO PROBATORIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PROVE ACQUISTE E DA ACQUISIRE
Nella sentenza in commento (n. 3135/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di misure cautelari personali, ribadisce che «la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, soprattutto allorché il concreto pericolo di inquinamento sia stato ravvisato anche nella protezione delle fonti dichiarative, per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento».
Data:14 Marzo 2023
PROCEDIMENTO PENALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA E PERSISTENTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA DELL’ISTANZA DI PUNIZIONE E DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
Nella sentenza in commento (n. 7878/2023), la Suprema Corte ribadisce che, nel procedimento penale, in caso di sussistenza della persistente costituzione di parte civile non è necessaria la querela. Più nel dettaglio, l’odierno ricorrente adiva la Corte di Cassazione avverso la sentenza del giudice di secondo grado che, a conferma di quanto statuito dal giudice di prime cure, all’esito di giudizio abbreviato aveva ritenuto il medesimo responsabile del reato ex art. 590-bis c.p., commesso in danno della parte civile, a seguito di investimento pedonale. Il ricorrente lamentava: l’erronea applicazione di legge per essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590-bis c.p. ancorché nel capo di imputazione veniva indicata una prognosi di giorni 40; che, in difetto di querela, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; l’erronea sussistenza di profili di colpa a suo carico nella causazione del sinistro.
Data:8 Marzo 2023
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST - COMPATIBILITÀ
Nella sentenza in commento (n. 5894/2023), la Suprema Corte ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, ai sensi dell’art. 186, c. 7, C.d.S. Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente adiva la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quanto statuito in primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici (art. 187, c. 8, C.d.S.). Il ricorrente lamentava: plurimi vizi sul percorso argomentativo della sentenza; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e, infine, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Data:1 Marzo 2023
ASSEGNO DIVORZILE - QUANTIFICAZIONE IN BASE AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE SUL DIVORZIO E DALLA SENTENZA A SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 18287/2018 - RINUNCIA IMMOTIVATA AL LAVORO DOPO IL MATRIMONIO
Con l’ordinanza in commento (n. 4200/2023), la Cassazione ribadisce che l’assegno di mantenimento deve essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, tra cui la rinuncia al lavoro dopo il matrimonio da parte dell’ex coniuge, senza valide ragioni. Nel secondo grado di giudizio veniva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno di mantenimento pari a complessivi € 900,00. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il marito gravato di tale onere, contestando alla Corte d’Appello adita di non aver indagato sulle ragioni per le quali la ex moglie - operatrice socio-sanitaria - aveva deciso di non lavorare più dopo il matrimonio, di non aver motivato il quantum stabilito e, infine, di non aver tenuto conto della durata del matrimonio, della qualifica professionale della ex moglie e della disponibilità, da parte di quest’ultima, di una abitazione di proprietà dei genitori.
Data:21 Febbraio 2023
DEPOSITO CARTACEO DI ATTO IN CANCELLERIA IN LUOGO DI QUELLO INFORMATICO - CONSEGUENZE
Nell’ordinanza in commento (n. 1108/2023), la Suprema Corte si è pronunciata in merito al deposito cartaceo di un atto in cancelleria in luogo dell’invio telematico obbligatorio ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’I.N.P.S. atteso che, in un giudizio di un accertamento tecnico preventivo, il dissenso alla c.t.u. fosse stato manifestato a mezzo atto depositato in cancelleria e non mediante invio telematico come previsto dal summenzionato d.l. Avverso tale decisione l’ente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo, tra l’altro, come, mancando un’espressa sanzione di nullità o di inammissibilità per l’ipotesi della forma non digitale del deposito, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere raggiunto lo scopo con il ricevimento dell’atto cartaceo da parte della cancelleria e con l’inserimento dello stesso nel fascicolo processuale.
Data:14 Febbraio 2023
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE IN ASSENZA DI RECIPROCA SOCCOMBENZA E DELLE RAGIONI EX ART. 92, COMMA 2, C.P.C. - CONSEGUENZE
Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado che, pur accogliendo integralmente l’appello spiegato dalla medesima parte, aveva compensato le spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’appellato. Il ricorrente deduce, quale unico motivo d’impugnazione, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che la illogicità ed erroneità della motivazione in merito alla compensazione delle spese di lite. Si ricorda a noi stessi che ai sensi dell’art. 92 cit., comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Dalla lettera della norma codicistica consegue che - come correttamente rilevato dalla Corte nel caso di specie -, in materia di spese giudiziali, la compensazione, in assenza di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente nei casi su indicati, e la contumacia della parte non è tra questi.
Data:7 Febbraio 2023
GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E LEGITIMATIO AD PROCESSUM - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO ANCHE NEL GIUDIZIO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Nell’ordinanza in commento, la Corte Suprema - come da consolidato orientamento della Cassazione - ribadisce che nel caso in cui durante il giudizio di primo grado sopraggiunga un evento interruttivo del processo ma non venga dichiarato, il giudizio di impugnazione debba essere instaurato tra i soggetti effettivamente legittimati. Nella fattispecie, con ricorso per regolamento di competenza che ci occupa, la ricorrente denunciava l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con riferimento alla controversia avente ad oggetto un sinistro stradale nel quale la figlia minorenne di parte attrice, - odierna ricorrente -, aveva riportato lesioni personali.
Data:31 Gennaio 2023
SINISTRO STRADALE - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE DEL TERZO TRASPORTATO IN GIUDIZIO - ATTENDIBILITÀ DEL TESTE VALUTABILE EX POST.
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte chiarisce che anche il terzo trasportato del veicolo coinvolto nel sinistro può testimoniare in giudizio in merito alla dinamica dell’evento infortunistico - a meno che non abbia riportato lesioni in conseguenza dell’incidente -, atteso che l’attendibilità di un teste è valutabile solo ex post. Nel caso che ci occupa, le odierne ricorrenti - in qualità di cessionarie del credito risarcitorio vantato dal proprietario di un’autovettura coinvolta in un sinistro cagionato da un motociclo - ricorrevano in Cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado che aveva confermato la sentenza del primo grado di giudizio, ivi compresa la decisione di non dar luogo alla prova testimoniale, sulla considerazione che i testi, essendo terzi trasportati del veicolo danneggiato, fossero portatori di un possibile interesse nella controversia, ritenendoli, di tal guisa, incapaci di testimoniare.
Data:24 Gennaio 2023
SINISTRO STRADALE - SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - MANCATA ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO D’UFFICIO DI PRIMO GRADO CONTENTE ELEMENTI DECISIVI PER LA DECISIONE DELLA CAUSA - VIZIO DI MOTIVAZIONE
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte - partendo dal presupposto che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non è condizione essenziale per la validità del giudizio di appello - ribadisce come, nell’ipotesi in cui da tale fascicolo il giudice avrebbe potuto trarre elementi decisivi per la decisione e non ne abbia disposto l’acquisizione, si configuri il vizio di difetto di motivazione. Si ricorda a noi stessi che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado è affidata al libero apprezzamento del giudice dell’impugnazione; la sua mancata acquisizione, dunque, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo laddove si adduca che il giudice d’appello avrebbe dovuto o potuto trarre da quel fascicolo una differente soluzione della causa. Sostanzialmente devono risultare trascurati elementi decisivi per il giudizio, non rilevabili aliunde.
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce che in materia di infortunistica stradale la ricostruzione delle modalità del fatto, la valutazione della condotta dei soggetti coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del nesso di causalità tra il comportamento delle parti e il verificarsi dell’evento dannoso sono tutti giudizi attinenti al merito e, dunque, esulano dal sindacato di legittimità. Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti spiegavano ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quanto deciso dal giudice di prime cure, aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni dai medesimi patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 17 agosto 2001, per aver considerato inattendibile la dichiarazione resa dal teste e facendo affidamento solo sul verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo teatro dell’evento.
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce l’applicazione del criterio tabellare per la liquidazione del danno non patrimoniale a seguito di incidente stradale, evidenziando come il danneggiato abbia l’onere di formulare tale richiesta in giudizio, ma non di produrre le relative tabelle. L’odierno ricorrente conveniva in giudizio i controricorrenti al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione dell’incidente stradale verificatosi il 14 aprile 2010. Il Giudice di prime cure accoglieva solo parzialmente la richiesta attorea, accertando l’esistenza di un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro oggetto di causa; decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio, che veniva impugnata a mezzo ricorso per cassazione.
Data:18 Gennaio 2023
SINISTRO STRADALE - MANCATA PROVA DELL’EVENTO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DEL CONCORSO DI COLPA EX ART. 2054, COMMA 2, C.C
Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte esclude la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale nella causazione dello stesso, nel caso in cui non sia stato provato l’evento infortunistico. Nel caso di specie, l’odierno ricorrente - a seguito del sinistro stradale verificatosi nel maggio 2010 tra un’autovettura e il motociclo condotto dal medesimo - aveva adito in giudizio il proprietario, il conducente e la società assicurativa della suddetta autovettura, quali responsabili nella causazione dell’evento, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione dell’incidente de quo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, decisione confermata anche dal giudice di secondo grado che aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni. Avverso tale decisione l’odierno ricorrente spiegava ricorso per Cassazione, adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., in quanto - a suo dire - la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un duplice errore non avendo applicato il principio della presunzione di corresponsabilità pur essendovene i presupposti e nonostante l’esplicita richiesta di parte.
Data:10 Gennaio 2023
Decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 30 dicembre 2022 recante le specifiche tecniche per l’attuazione dell’Albo dei Gestori della Crisi ex art. 356 D.lgs. n. 14/2019 che acquista efficacia a partire dal 5 gennaio 2023 ore 12:00
Ministero della Giustizia Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati Il Direttore Generale Visto il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”; Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo a carico degli iscritti per l’iscrizione e il mantenimento dell'albo; Visti gli artt. 3 comma 5, 4 commi 5 e 6, 5 comma 4, e 11 del Decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75, recante: “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 21 dicembre 2022 ha espresso il parere n. 441; ADOTTA le specifiche tecniche allegate sub A).
Data:10 Gennaio 2023
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA APPLICATO AL GLOBALE ESITO DEL GIUDIZIO
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale il giudice del rinvio, nel liquidare le spese processuali, debba valutare l’esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio. Ciò posto, può pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese o, addirittura, alla condanna della parte risultata vittoriosa nel giudizio di cassazione - ma complessivamente soccombente nei vari gradi di giudizio -. Nel caso di specie, la società - odierna intimata - aveva proposto domanda di restituzione di canoni pretesi dalla Regione; il giudice adito aveva accolto la richiesta. Parte soccombente impugnava la decisione del TRAP innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), che ne accoglieva l’appello. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; la Corte, a Sezioni Unite, accoglieva il terzo motivo di ricorso e rinviava la causa al TSAP che condannava la Regione alla restituzione in favore della società ricorrente di una somma inferiore rispetto a quella richiesta originariamente, nonché al pagamento delle spese di giudizio - primo grado, appello, giudizio di legittimità e di rinvio -, decisione contro la quale la Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 96 c.p.c., per presunta erronea liquidazione delle spese processuali.
Data:3 gennaio 2023
LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – GENNAIO 2023 (A CURA DI) ALFONSO CERRATO
Trib. Bologna 8 novembre 2022 – Sez. IV Civile Procedure concorsuali – Giudice Dott. A. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa – Accesso da parte di soggetto in stato di insolvenza – Ammissibilità Art. 12 C.C.I.I. Art. 17 C.C.I.I. Art. 19 C.C.I.I. Art. 22 C.C.I.I. - Massima: L’insolvenza non pregiudica l’accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l’applicazione o la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall’imprenditore, a condizione che tale situazione risulti coerente alle finalità recuperatorie dell’istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità (1). Viceversa non è meritevole di accoglimento l’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili proposta nell’ambito della composizione negoziata della crisi, qualora alla luce della complessiva operazione risulti il concreto pericolo di pregiudicare per il futuro la fattibilità della continuità aziendale tramite la procedura di concordato preventivo ovvero, in ragione dei meccanismi di segregazione patrimoniale previsti a garanzia del finanziatore, il rischio di una destinazione a suo esclusivo vantaggio di risorse altrimenti utilizzabili a beneficio dei creditori in linea con il canone di par condicio nello scenario della liquidazione giudiziale (2)
Data:3 Gennaio 2023
RICORSO PER CASSAZIONE - RICHIESTA DI PRONUNCIA DI UN PRINCIPIO DI DIRITTO - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITÀ
Nell’ordinanza in commento, in tema di ricorso per cassazione la Corte di Cassazione - in conformità al principio già affermato dalla stessa - ha confermato l’inammissibilità del motivo con il quale si richiede alle Sezioni Unite la pronuncia di un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. su ambiti estranei alle competenze della Corte. Più nel dettaglio, l’odierna ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa regionale che, confermando quanto statuito dal TAR nel primo grado di giudizio, aveva ritenuto legittimi tutti i provvedimenti amministrativi concernenti un immobile abusivo emessi dal Comune ove era ubicata l’unità immobiliare oggetto di causa.